Diritto del lavoro in Turchia: preavviso, tutela del posto, indennità di anzianità e mediazione

Gran parte dei rapporti di lavoro in Turchia è regolata dalla Legge n. 4857 sul lavoro (İş Kanunu). L’indennità di anzianità (kıdem tazminatı) è invece ancora disciplinata dall’articolo 14, rimasto in vigore, della precedente Legge n. 1475.

Termini di preavviso. Chi intende recedere da un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve darne preavviso all’altra parte. Il preavviso è di due settimane per il lavoratore con meno di sei mesi di servizio, quattro settimane da sei mesi a un anno e mezzo, sei settimane da un anno e mezzo a tre anni e otto settimane oltre i tre anni (art. 17 Legge n. 4857).

Tutela del posto di lavoro. Nelle aziende con trenta o più dipendenti, il datore di lavoro che licenzia un lavoratore con almeno sei mesi di anzianità e contratto a tempo indeterminato deve fondarsi su un motivo valido (art. 18). Il lavoratore che ritiene invalido il licenziamento deve rivolgersi al mediatore con domanda di reintegrazione entro un mese dalla notifica del recesso (art. 20).

Indennità di anzianità. Nei casi di cessazione previsti dalla legge, al lavoratore spetta, per ogni anno intero di servizio dalla data di assunzione, un’indennità pari a trenta giorni di retribuzione; per le frazioni d’anno si applica la stessa proporzione. L’importo annuo dell’indennità non può superare il massimale previsto dalla legge (art. 14 Legge n. 1475).

Orario e straordinari. In generale l’orario di lavoro non può superare le quarantacinque ore settimanali (art. 63). Ogni ora di lavoro straordinario è retribuita con una maggiorazione del cinquanta per cento della retribuzione oraria normale; il totale degli straordinari non può superare duecentosettanta ore all’anno (art. 41).

Ferie annuali. Le ferie annuali retribuite non possono essere inferiori a quattordici giorni per chi ha da uno a cinque anni di servizio (cinque inclusi), venti giorni per chi ha più di cinque e meno di quindici anni e ventisei giorni per chi ha quindici anni o più (art. 53).

Prima la mediazione. Nelle cause per crediti e indennità del lavoratore o del datore di lavoro fondati sulla legge o su contratti individuali o collettivi, e in quelle di reintegrazione, il previo ricorso al mediatore è condizione di procedibilità. Ne sono escluse le cause di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 3 Legge n. 7036 sui tribunali del lavoro).

Questo articolo ha finalità di informazione generale e non sostituisce una consulenza legale. Normativa aggiornata al 12 ottobre 2026.

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso?

Due, quattro, sei o otto settimane a seconda dell'anzianità (articolo 17 della Legge n. 4857).

Entro quando si chiede la reintegrazione?

Entro un mese dalla notifica del licenziamento, rivolgendosi al mediatore (articolo 20).

Per i crediti di lavoro si può andare direttamente in tribunale?

No: la mediazione preventiva è condizione di procedibilità, salvo le cause di risarcimento per infortunio sul lavoro o malattia professionale (articolo 3 della Legge n. 7036).

Avvocata Tuğçe Yılmaz
Avvocata Tuğçe Yılmaz

Avvocata fondatrice del proprio studio a Gebze, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Kocaeli. Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Afyon Kocatepe.

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